1 — Che cos’è un testamento?
Il testamento è un atto con il quale si dispone del proprio patrimonio, in tutto o in parte, per il tempo in cui si sarà cessato di vivere.
2 — Perché fare testamento?
Perché è un atto che ti permette di disporre dei tuoi beni a favore delle persone a te più care e secondo i principi e i valori da te condivisi. In assenza di testamento, il tuo patrimonio potrebbe essere diviso tra parenti fino al sesto grado o, in loro assenza, attribuito direttamente allo Stato.
3 — Quale forma deve avere il testamento?
Il testamento può essere pubblico, essere cioè redatto da un notaio alla presenza di due testimoni (né parenti né beneficiari del testamento), oppure olografo, essere cioè redatto, datato e sottoscritto (con nome e cognome) interamente dal disponente di proprio pugno su un semplice foglio di carta (occorre in tal caso prestare attenzione al rispetto della forma, perché in assenza di uno di questi requisiti il testamento è nullo). Mentre nel caso di testamento per atto di notaio vi è una maggiore certezza del rispetto delle volontà del disponente, nel caso del testamento olografo bisogna considerare il rischio che lo stesso vada, anche solo accidentalmente, perduto o venga distrutto o sottratto. Per evitare che questo accada, è possibile depositare l’originale del testamento presso un notaio, conservandone una copia. Può essere opportuno avvertire una persona di fiducia dell’avvenuta redazione del testamento e del suo avvenuto deposito, ed eventualmente consegnare alla medesima persona un secondo originale del documento.
4 — Il testamento mi vincola per sempre?
La disposizione testamentaria, qualunque forma essa assuma, è in ogni momento revocabile. È dunque possibile modificare il contenuto del testamento e disporre nuovamente dei propri beni a favore di terzi, qualora si cambi, per qualsiasi ragione, idea. In caso di testamento olografo, ogni successiva aggiunta o variazione deve essere scritta, datata e sottoscritta dal disponente di proprio pugno. È possibile apportare modifiche anche scrivendo in calce al documento già redatto: è però necessario apporre la data delle modifiche e sottoscrivere nuovamente.
5 — Quali beni posso decidere di lasciare a Mondo Solidale?
È possibile lasciare a Mondo Solidale beni di qualsiasi natura, immobili (case, terreni e porzioni delle stesse) o mobili (oggetti determinati, titoli, valori, liquidità, crediti), identificandoli con precisione nel testamento. In caso di beni diversi dal denaro attribuiti per testamento, Mondo Solidale provvederà di norma a disporne la vendita per destinare il ricavato a sostegno della propria attività umanitaria. Solo in casi eccezionali, che saranno valutati di volta in volta, Mondo Solidale potrà decidere di utilizzare tali beni per lo svolgimento della propria attività istituzionale. Una disposizione testamentaria che vincolasse a priori un bene a un utilizzo specifico rischierebbe di impedire la destinazione da parte di Mondo Solidale alle proprie attività umanitarie.
6 — Che qualifica può assumere Mondo Solidale nel testamento?
Mondo Solidale può essere nominata erede, se la disposizione testamentaria riguarda l’universalità dei propri beni o una parte (“…nomino Mondo Solidale erede di tutti
7 — Che cosa devo indicare nel testamento per individuare Mondo Solidale?
È sufficiente indicare la sola denominazione dell’associazione, anche in forma sintetica: Mondo Solidale s.c. Onlus.
8 — Posso disporre liberamente e interamente dei miei beni a favore di Mondo Solidale?
Ognuno può liberamente disporre delle proprie sostanze, ma la legge (artt. 536 e seguenti del Codice civile) riserva alcune quote del patrimonio ereditario a determinati soggetti, i “legittimari”: il coniuge, i figli (legittimi, naturali, legittimati e adottivi) o loro discendenti e, solo in caso in cui non vi siano discendenti legittimi o naturali, gli ascendenti legittimi (genitori in vita). In presenza di tali soggetti il testatore, nel disporre a favore di Mondo Solidale dovrà pertanto tener presente la facoltà riservata dalla legge a legittimarsi di chiedere all’Autorità Giudiziaria la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della loro quota di legittima. Poiché la determinazione delle quote spettanti ai diversi legittimari, da soli o in concorso tra di loro, è piuttosto complicata e presenta numerose combinazioni possibili, è consigliabile rivolgersi a un legale o a un notaio di propria fiducia o a Mondo Solidale, per avere maggiori informazioni sulla situazione specifica del testatore. Un testamento che determinasse la lesione dei diritti riservati ai legittimari sarebbe valido, ma potrebbe essere impugnato e reso parzialmente inefficace: è opportuno quindi evitare che ciò avvenga.
9 — Vi sono altre possibilità per effettuare un lascito a favore di Mondo Solidale?
In alternativa (o in aggiunta) al testamento è possibile nominare Mondo Solidale come beneficiaria di una assicurazione sulla vita. L’importo liquidato dalla compagnia alla morte del titolare non farà parte del patrimonio ereditario e non verrà calcolato né per determinare l’eventuale lesione alla quota di legittima né per determinare la quota spettante agli eredi. L’indicazione di Mondo Solidale come beneficiaria della assicurazione sulla vita può essere effettuata all’atto della stipula della polizza, con annotazione sulla polizza o testamento successivi. Analogamente alla disposizione testamentaria, è possibile in ogni momento modificare la designazione di Mondo Solidale come beneficiaria con annotazione sulla polizza o testamento successivi.
10 — Le disposizioni a carattere morale o religioso e il c.d. testamento biologico
Accade di frequente che, all’interno del testamento, si rinvengano considerazioni a carattere religioso, morale o filosofico, o, più spesso ancora, indicazioni sulla forma che si vorrebbe assumesse la cerimonia funebre (religiosa o laica, la cremazione con oneri connessi a carico di soggetti determinati), sulla donazione dei propri organi o sul rispetto della propria volontà in materia di trattamento sanitario (rifiuto di terapie farmacologiche, rianimative o alimentative: il c.d. testamento biologico, che fornisce al medico indicazioni importanti nell’ambito della propria discrezionalità curativa, sebbene la validità di tale documento non sia stata ancora ufficialmente riconosciuta dalla legge). È opportuno che tali considerazioni e indicazioni siano espresse in un documento diverso dal testamento, non solo per non ingenerare confusione, ma soprattutto perché vi è il rischio che si venga a conoscenza di tali disposizioni solo a seguito della pubblicazione del testamento, spesso troppo tardi quindi perché si possa dare esecuzione alla volontà del disponente.